141.01OCitFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Gli emolumenti di cui all’articolo 25 capoversi 1 e 3 possono essere aumentati sino al doppio o ridotti sino alla metà, se il trattamento della domanda richiede un dispendio notevolmente superiore o inferiore alla media.
Se gli emolumenti sono stati riscossi in anticipo (art. 27 cpv. 2) e successivamente interviene un aumento o una riduzione degli emolumenti, la SEM fattura o rimborsa la differenza al richiedente.
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