Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.
Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita alla SEM.
Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.
Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati alla SEM, che li rende inservibili.
La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia, in base all’annuncio di perdita della SEM.
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