Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell’emolumento rischia di ritardare la partenza.
La SEM può riscuotere un emolumento conformemente all’allegato 2, se il documento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negligenza.
Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2.
La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capoverso 3. La SEM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. La SEM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all’allestimento dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.
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