Nei rapporti con la popolazione, le autorità considerano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
Nella misura in cui le autorità offrano le loro prestazioni su Internet, tali prestazioni devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.
A complemento delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, la Confederazione può:
sostenere misure dei Cantoni destinate a promuovere l’uso del linguaggio dei segni e del linguaggio parlato nella formazione scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio e audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti;
sostenere organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d’importanza nazionale che si adoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese e ipovedenti
La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese e ipovedenti.
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