La presente legge si applica:
1. legge federale del 20 dicembre 19572sulle ferrovie,
2.3 .
3.4 legge del 20 marzo 20095sul trasporto di viaggiatori,
4.6 legge del 29 marzo 19507sulle imprese filoviarie,
5. legge federale del 3 ottobre 19758sulla navigazione interna,
6. legge federale del 21 dicembre 19489sulla navigazione aerea, o
7.10 legge del 23 giugno 200611sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto;
c. agli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l’autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l’entrata in vigore della presente legge;
d. agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l’autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l’entrata in vigore della presente legge;
e.12 alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che dispongono di una concessione d’infrastruttura secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195713sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 200914sul trasporto di viaggiatori, da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici;
f.15 alla formazione e alla formazione continua;
g. ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 200016sul personale federale.
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711). ↩
RS 742.101 ↩
Abrogato dal n. I 1 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889¸FF 2016 7711). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711). ↩
RS 745.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711). ↩
RS 744.21 ↩
RS 747.201 ↩
RS 748.0 ↩
Introdotto dal n. I 1 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889¸FF 2016 7711). ↩
RS 743.01 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 2131). ↩
RS 742.101 ↩
RS 745.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085). ↩
RS 172.220.1 ↩
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1 commentary
art. 3 LDis si estenÞ, tra l'altro, ai servizi pubblici che, in linê di principio, possono essere richiesti da chiunque. Uno svantaggio nella fruizione di tale servizio sussiste ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LDis quando per le persone con disabilità esso non è possibile o è possibile soltanto a condizioni più gravose.
“Das BehiG hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind (Art. 1 Abs. 1 BehiG). Gemäss Art. 3 BehiG gilt das Gesetz unter anderem für grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen des Gemeinwesens (lit. e). Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung liegt gemäss Art. 2 Abs. 4 BehiG vor, wenn diese für Behinderte nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist.”