Il Consiglio federale istituisce un Ufficio per le pari opportunità dei disabili. L’Ufficio promuove segnatamente:
- l’informazione sulle basi legali e sulle direttive volte a impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili;
- i programmi e le campagne di cui agli articoli 16 e 18;
- l’analisi e la ricerca nell’ambito delle pari opportunità e dell’integrazione dei disabili;
- il coordinamento delle attività delle istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito.