Nell’ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l’articolo 22.
La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.
Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.
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