Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:
riveste la forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile1; e
è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.
L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:
un esemplare degli statuti vigenti;
il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
il nome e l’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.