I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.
Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
le loro entrate;
ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalità monetaria o non monetaria);
i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.
I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.
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