nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate, 45 giorni prima della votazione o dell’elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l’elezione;
nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l’entrata in funzione.
Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.
Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.
La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalità.
I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.
Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.
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