Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.
Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
le entrate preventivate e il conto finale delle entrate;
le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l’elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.
Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.
Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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