Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:
liberalità monetarie e non monetarie anonime; e
liberalità monetarie e non monetarie provenienti dall’estero.
Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero.
Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve:
fornire i dati relativi alla provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4; o
se possibile, restituirla; se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.
Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.
In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati.
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