Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:
l’identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c ;
l’identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c ;
l’identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all’articolo 76b .
Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:
autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.
Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g , su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.