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Commenti: Art. 76j | Omnilex
Law
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Art. 76j
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Art. 76j
161.1
LDP
Federal Act
1 lug 1978
Fonte originale
È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:
uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76
b
–76
d
;
uno degli obblighi di cui all’articolo 76
h
capoversi 3–5.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
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