Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.
Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, l’onere delle spese è disciplinato dalla legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale.