La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:
per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.1
Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.2
Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’età.
Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543;FF 2013 7909). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543;FF 2013 7909). ↩
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