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Art. 102

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 25 LPers)

  1. Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, i Dipartimenti trasmettono gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
  2. L’apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall’articolo 7 dell’ordinanza del 30 dicembre 19581concernente la legge sulla responsabilità.

Footnotes

  1. RS 170.321

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