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Art. 103

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 25 LPers)1

  1. Se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può sospendere in via cautelare l’impiegato dal servizio oppure attribuirgli un’altra funzione se:
    1. sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;
    2. sono rilevate irregolarità ripetute; oppure
    3. è ostacolato un procedimento in corso.
  2. Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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