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Art. 104a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:
    1. la relativa classe di stipendio è inferiore alla precedente di tre classi al massimo;
    2. il tragitto con i mezzi di trasporto pubblici per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio richiede complessivamente quattro ore al massimo; e
    3. 1 tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di adempiere i requisiti relativi alle prestazioni e al comportamento menzionati nella descrizione del posto.
  2. In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età e il cui posto rientra nella classe di stipendio 24 o in una classe superiore, un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ragionevolmente esigibile se la sua classe di stipendio è inferiore di cinque classi al massimo.
  3. I posti esterni all’Amministrazione federale sono ritenuti ragionevolmente esigibili se le condizioni generali d’impiego e le condizioni del cambiamento di posto sono comparabili a quelle nell’Amministrazione federale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

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