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Art. 104b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 33 cpv. 1 LPers)

  1. Le unità amministrative informano apertamente, tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale e le sue organizzazioni in merito a ristrutturazioni o riorganizzazioni imminenti e alle misure previste.
  2. Gli impiegati che presumibilmente non potranno più essere impiegati in seno all’unità amministrativa devono essere informati in merito al più tardi sei mesi prima di un eventuale licenziamento.

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