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Art. 105d

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 4 LPers)

  1. In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro viene stabilito un piano sociale.
  2. Il piano sociale è elaborato dall’UFPER d’intesa con le associazioni del personale.
  3. Esso è firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale e dalle associazioni del personale.
  4. Le misure e le prestazioni previste dal piano sociale sono finanziate per analogia secondo l’articolo 105c .

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