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Art. 107

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 33 LPers)

  1. Il Consiglio federale mira a un’effettiva collaborazione con le parti sociali.
  2. Nell’interesse della consultazione del personale e della collaborazione con le parti sociali in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare in occasione di ristrutturazioni o riorganizzazioni, i suddetti interlocutori sono informati tempestivamente ed esaustivamente; se del caso, sono condotte con loro trattative.1
  3. Il capo del DFF conclude periodicamente con le associazioni del personale federale riconosciute, nel rispetto delle direttive del Consiglio federale, una dichiarazione d’intenti in merito alla collaborazione e agli obiettivi di politica del personale; il personale è informato sul contenuto della dichiarazione.2
  4. Il DFF assume il ruolo di interlocutore delle associazioni riconosciute del personale federale se l’Amministrazione federale o più parti di essa ne sono interessate.
  5. I Dipartimenti sono interlocutori delle associazioni del personale federale se soltanto il loro settore è interessato. Le questioni di principio devono essere coordinate con il DFF.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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