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Art. 106a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Le prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa sono stabilite dal Dipartimento competente d’intesa con l’UFPER e sono a carico del credito per il personale dell’unità amministrativa che ha disposto la risoluzione.
  2. Nel complesso tali prestazioni non possono superare uno stipendio annuo.

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