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Art. 10c

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32 lett. d LPers)

  1. In caso di lavoro mobilie il datore di lavoro garantisce che il posto e le condizioni di lavoro degli impiegati soddisfino le disposizioni della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge del 13 marzo 19642sul lavoro e le relative disposizioni esecutive sulla tutela della salute. Esso verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni.
  2. Gli impiegati sono tenuti a collaborare alla verifica del posto di lavoro mobile e a osservare le direttive del datore di lavoro relative alla tutela della salute.
  3. Per lavoro mobile si intende la prestazione lavorativa fornita in un luogo diverso dai locali messi a disposizione dal datore di lavoro nel luogo di lavoro di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera c.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. RS 822.11

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