Torna alla legge

Art. 11

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Il DFF designa i medici che le unità amministrative possono incaricare di effettuare perizie mediche.
  2. Imediciforniscono consulenza alle unità amministrative all’occorrenza, inparticolarenel caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia e infortunio, di reintegrazione e di integrazione professionale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.