Torna alla legge

Art. 114

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 37 LPers)

  1. Il DFAE emana, d’intesa con il DFF, le disposizioni necessarie per l’applicazione degli articoli 81–88.
  2. Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori:
    1. 1 articoli 15–16: dialogo e valutazione del personale;
    2. articolo 38: stipendio in caso di occupazione a tempo parziale;
    3. articolo 39: evoluzione dello stipendio;
    4. articolo 43: indennità di residenza;
    5. articolo 44: compensazione del rincaro;
    6. articolo 46: indennità di funzione;
    7. 2 articolo 49: premi di prestazione;
    8. articolo 52: valutazione della funzione;
    9. 3 articolo 64b : orario di lavoro basato sulla fiducia;
    10. articolo 53: organi di valutazione;
    11. articolo 63: prestazioni in caso di infortunio professionale;
    12. articolo 64: tempo di lavoro;
    13. 4 articolo 64b : orario di lavoro basato sulla fiducia;
    14. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario;
    15. articolo 66: giorni di libero;
    16. articolo 67: vacanze;
    17. articolo 68: congedi;
    18. 5 articolo 75a capoverso 2: Custodiadi bambini complementare alla famiglia;
    19. 6 articolo 75b :Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
    20. 7 articolo 78 capoverso 2 lettera k: versamento d’indennità al personale della DSC;
    21. 8 articolo 78 capoverso 2bis: indennità al personale della DSC per cessazione del rapporto di lavoro intervenuta di comune accordo;
    22. e s.9
  3. Nel determinare le retribuzioni e altre misure a favore del personale secondo gli articoli 63 e 81–88 si tiene conto della situazione peculiare del personale distaccato. Il DFAE, d’intesa con il DFF, stabilisce nelle disposizioni d’esecuzione in quale misura considerare altre persone di accompagnamento oltre ai membri della famiglia e disciplina i particolari.
  4. Il DFAE emana, d’intesa con il DFF, prescrizioni concernenti l’indicizzazione dei luoghi d’impiego, classificati per difficoltà delle condizioni di vita, basandosi in merito sull’indice di 100 punti della Città di Berna, e stabilisce i luoghi d’impiego dove regnano condizioni di vita molto difficili.10

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

  3. Originaria lett. r. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  4. Originaria lett. s. Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6411). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  9. Abrogate dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

  10. Introdotto dall’art. 7 dell’O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.