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Art. 115

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 37 LPers)

  1. Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare:1
    1. articolo 4: sviluppo del personale e formazione;
    2. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali;
    3. articolo 24: luogo di lavoro, mobilità e impiego all’estero;
    4. articolo 37: stipendio iniziale;
    5. articolo 48: indennità speciali;
    6. 2 .
    7. articolo 64: tempo di lavoro;
    8. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario;
    9. articolo 67: vacanze;
    10. 3 articolo 71: veicoli di servizio personali;
    11. articolo 72: spese;
    12. articolo 102: responsabilità penale.
  2. Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale del DDPS impiegato all’estero per una durata compresa tra due mesi e due anni:
    1. articolo 44: compensazione del rincaro;
    2. articolo 64: tempo di lavoro;
    3. articolo 64b : orario di lavoro basato sulla fiducia;
    4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario;
    5. articolo 66: giorni festivi;
    6. articolo 67: vacanze;
    7. articolo 68: congedi;
    8. articolo 72: spese;
    9. articolo 75a : custodia di bambini complementare alla famiglia;
    10. articolo 75b : diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.4
  3. Il DDPS emana, d’intesa con il DFF, le disposizioni per il personale di cui al capoverso 2, necessarie per l’esecuzione degli articoli 81–88.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2013 (RU 2013 4397). Abrogata dalla cifra I dell’O del 3 set. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

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