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Art. 116

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 37 LPers)

  1. Il DFF, dopo aver sentito gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale, emana le disposizioni necessarie all’applicazione unitaria della presente ordinanza.
  2. Esso può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, emanare disposizioni derogatorie: a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali, 1bis.1articolo 10b capoversi 1, 2 lettera d, 3 e 8: tutela della salute e tempo di lavoro per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi, 2. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità, 3. articolo 64: tempo di lavoro, 4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario, 5. articolo 69: porto d’armi, 6. articolo 72: spese, 7. articolo 102: responsabilità penale; b. per gli ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni nei settori seguenti: 1. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità, 2. articolo 64: tempo di lavoro, 3. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario, 4. articolo 72: spese; c.2 per i periti incaricati delle stime dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nel settore delle spese (art. 72);

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2015 (RU 2015 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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