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Art. 13

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers)

  1. Il DFF stabilisce la politica dell’Amministrazione federale in materia di formazione professionale e stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.
  2. I Dipartimenti creano in modo mirato posti di tirocinio e di formazione per i diplomati delle scuole universitarie. Essi sostengono misure di promozione della formazione professionale.

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