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Art. 14

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. k LPers)

  1. Superiori e collaboratori si scambiano tempestivamente ed esaustivamente le informazioni in merito a tutte le questioni rilevanti per il lavoro.
  2. I Dipartimenti informano tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale.
  3. Il DFF assicura un’informazione regolare del personale federale.1
  4. Forma e contenuto dell’informazione devono rispondere ai bisogni dei destinatari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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