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Art. 16

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 3 LPers)

  1. Ai fini della valutazione delle prestazioni e del comportamento sono determinanti:
    1. l’adempimento dei requisiti menzionati nella descrizione del posto e nel codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale;
    2. il raggiungimento di eventuali obiettivi convenuti.
  2. Se i requisiti di cui al capoverso 1 sono stati adempiuti ampiamente, non adempiuti pienamente o non adempiuti, i superiori ne forniscono le motivazioni per scritto.
  3. Criteri extraprofessionali quali sesso, età, lingua, posizione, nazionalità o religione non devono intervenire nella valutazione del personale e nei riscontri periodici.

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