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Art. 15

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 3 LPers)

  1. I superiori promuovono il dialogo con i propri collaboratori fornendo loro riscontri in merito alla collaborazione, alle prestazioni e al comportamento. I collaboratori possono ricevere riscontri anche da altri collaboratori o richiederli agli stessi.
  2. I superiori effettuano la valutazione del personale nel quadro del colloquio annuale con i collaboratori.
  3. Il colloquio serve alla valutazione delle prestazioni e del comportamento, allo sviluppo professionale dei collaboratori nonché a verificare la situazione lavorativa e gestionale.
  4. Se un impiegato è assente per un periodo prolungato durante il periodo di valutazione, la valutazione del personale è effettuata se l’impiegato è stato presente sufficientemente a lungo per poter valutare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1.
  5. Il collaboratore fornisce ai propri superiori riscontri sul loro comportamento gestionale.

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