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Art. 25a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers)

  1. I i diplomandi e i diplomati delle scuole universitarie possono essere assunti con un contratto a tempo determinato per svolgere un praticantato della durata massima seguente:
    1. studenti senza diploma: sei mesi;
    2. diplomati titolari di un bachelor o di un master: 12 mesi.
  2. I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma.
  3. Lo stipendio dei praticanti universitari è stabilito dal DFF. Non è prevista l’evoluzione dello stipendio (art. 39). Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo.
  4. I praticanti universitari non ricevono né l’indennità di residenza (art. 43) né la compensazione del rincaro (art. 44).

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