Torna alla legge

Art. 25b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers)

  1. La persona che svolge un praticantato universitario come bibliotecario scientifico è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 12 mesi dal conseguimento del master.
  2. La persona che svolge un praticantato come aspirante avvocato o notaio è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 24 mesi dal conseguimento del master.
  3. La persona che svolge un praticantato presso l’Istituto svizzero di diritto comparato deve iniziare il praticantato entro cinque anni dal conseguimento del master o entro un anno dalla conclusione di uno studio post-diploma in campo giuridico. All’inizio del praticantato non deve possedere esperienza professionale superiore a 12 mesi nell’ambito del diritto comparato.
  4. La persona che svolge un praticantato in vista di un reinserimento professionale dopo una lunga interruzione dell’attività lavorativa è impiegata per una durata massima di sei mesi e con un tasso di occupazione di almeno il 60 per cento.
  5. Lo stipendio e le indennità sono disciplinati nell’articolo 25a capoversi 3 e 4.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.