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Art. 38

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 15 LPers)

  1. Il salario, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l’articolo 51a .1
  2. Se l’impiego è irregolare, si può convenire con gli impiegati uno stipendio giornaliero, medio oppure orario.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

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