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Art. 43

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 15 LPers)

  1. Allo stipendio si aggiunge un’indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro.
  2. L’indennità di residenza non deve superare i 6000 franchi.

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