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Art. 44

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 16 LPers)

  1. Il Consiglio federale decide in merito all’entità della compensazione del rincaro dopo aver negoziato con le associazioni del personale.
  2. La compensazione del rincaro è versata su:
    1. lo stipendio;
    2. l’indennità di residenza;
    3. le indennità per il lavoro domenicale e notturno;
    4. le indennità per il servizio di picchetto;
    5. le indennità di funzione;
    6. 1 le indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi;
    7. le indennità speciali;
    8. l’indennità in funzione del mercato del lavoro;
    9. 2 le prestazioni integrative;
    10. 3
  3. Gli importi massimi dello stipendio (art. 36) e dell’indennità di residenza (art. 43) sono aumentati in funzione della compensazione del rincaro.
  4. 4

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).

  3. Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari (RU 2008 145). Abrogata dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).

  4. Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O del 5 nov. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

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