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Art. 51

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

L’assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d’età. Per i figli in formazione e per i figli che presentano un’incapacità al guadagno (art. 7 della legge federale del 6 ottobre 20001sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.

Footnotes

  1. RS 830.1

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