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Art. 51a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:
    1. 4891 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
    2. 3223 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;
    3. 3530 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, che ha compiuto il quindicesimo anno d’età e segue una formazione.1
  2. L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso 1 e l’assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all’assegno familiare:
    1. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la legge del 24 marzo 20062sugli assegni familiari;
    2. 3 gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia percepiti dall’impiegato presso altri datori di lavoro.
  3. Se l’impiegato ha diritto alle prestazioni integrative per più figli facenti parte di diverse comunità domestiche o familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 1 lettera a sono versate per ogni primo figlio che ha diritto all’assegno per ciascuna comunità domestica o familiare.4
  4. Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.
  5. Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al personale trasferito o in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familiare all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 31 ottobre 20075sugli assegni familiari.6
  6. Prestazioni integrative secondo il capoverso 4 sono versate anche per figliastri e affiliati con domicilio all’estero, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 31 ottobre 20077sugli assegni familiari.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  2. RS 836.2

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

  5. RS 836.21

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137).

  7. RS 836.21

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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