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Art. 60a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Dalla nascita o dall’adozione di uno o più figli, i genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento.1
  2. Il diritto alla riduzione del tasso di occupazione deve essere fatto valere entro 12 mesi dalla nascita o dall’adozione.
  3. Il lavoro con il tasso di occupazione ridotto inizia al più tardi il primo giorno successivo al periodo di 12 mesi di cui al capoverso 2.
  4. I genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a un aumento unico del tasso di occupazione pari all’insieme delle riduzioni effettuate in virtù del capoverso 1, tuttavia del 20 per cento al massimo. La domanda deve essere presentata nei tre anni dopo che l’ultima riduzione del tasso di occupazione secondo il capoverso 1 è divenuta effettiva e al più tardi tre mesi prima della prevista entrata in vigore della modifica del contratto concernente l’aumento del tasso di occupazione.2
  5. Il lavoro con il tasso di occupazione aumentato inizia al più tardi il primo giorno successivo al periodo di tre anni di cui al capoverso 4.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 3803). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).

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