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Art. 60b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a LPers)

  1. Alla nascita di uno o più figli propri il padre legale ha diritto a un congedo pagato di venti giorni lavorativi. Il congedo deve essere fruito nei primi sei mesi dopo la nascita. Può essere fruito in giorni o in blocco.
  2. Nelle unioni domestiche registrate, alla nascita di uno o più figli del partner l’altro partner ha ugualmente diritto a un congedo pagato di venti giorni.
  3. Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto a quattro mesi di congedo supplementari. Il congedo deve essere preso in una sola volta a decorrere dal giorno successivo al decesso della madre. Sono versati l’intero stipendio e gli assegni sociali.1
  4. Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo ininterrotto di almeno due settimane immediatamente dopo la nascita, si applica per analogia l’articolo 60 capoversi 1 e 3.2
  5. Il termine quadro di sei mesi di cui al capoverso 1 è interrotto durante la fruizione del congedo di cui ai capoversi 3 o 4.3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

  2. Introdotto dalla cifra I I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

  3. Introdotto dalla cifra I I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

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