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Art. 61

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a cpv. 4 LPers)1

  1. In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un’adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi.
  2. Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l’Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i due mesi di interruzione del lavoro.
  3. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 10 giu. 2005 concernente l’introduzione dell’indennità di maternità nella legislazione sul personale federale, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2479).

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