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Art. 62

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 29 cpv. 2 LPers)

  1. In caso di decesso di un impiegato, è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).

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