Torna alla legge

Art. 63

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 29 cpv. 1 e 2 LPers)

  1. In caso di infortunio professionale che comporti lesioni corporali, invalidità o morte oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale, il datore di lavoro versa prestazioni all’interessato o ai suoi superstiti sempre che la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non raggiunga il guadagno determinante. Per coprire le spese straordinarie legate all’evento possono essere versati contributi unici.
  2. Il DFF ha i compiti seguenti:
    1. stabilisce il guadagno determinante dell’impiegato colpito dall’evento o dei suoi superstiti;
    2. disciplina il versamento dei contributi unici;
    3. designa l’organo competente per versare le prestazioni del datore di lavoro.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.