Torna alla legge

Art. 67

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a LPers)1

  1. Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a:
    1. sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età;
    2. cinque settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno d’età;
    3. sei settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
    4. sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.2
  2. Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da consentire all’impiegato di riposare.
  3. Le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio, esse devono essere prese l’anno successivo.
  4. 3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013 (RU 2013 1515). Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2015, con effetto dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.