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Art. 67a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a LPers )

  1. Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata delle assenze se nel corso di un anno civile l’impiegato è assente dal lavoro per più di:
    1. 66 giorni di lavoro complessivi per malattia, infortunio o servizio obbligatorio;
    2. 22 giorni di lavoro per congedo non pagato.
  2. Per il calcolo della riduzione secondo il capoverso 1 lettera a, i primi 66 giorni di assenza non sono presi in considerazione. Sono considerati giorni di assenza i giorni di lavoro in cui l’impiegato non ha lavorato secondo il proprio tasso di occupazione.
  3. Per il calcolo della riduzione delle vacanze secondo il capoverso 1, la somma delle assenze integrali e parziali è divisa per il numero di giorni di lavoro del corrispondente anno. Per gli impiegati remunerati con stipendio orario, la riduzione è effettuata sul supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

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