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Art. 70

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers)

  1. Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se:
    1. gli impiegati devono essere riconosciuti dal pubblico;
    2. sono particolarmente esposti alle intemperie;
    3. effettuano un lavoro che insudicia, usura o danneggia particolarmente gli indumenti;
    4. devono rispettare particolari prescrizioni di sicurezza.
  2. Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un’indennità se le circostanze lo esigono.
  3. I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.

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