Torna alla legge

Art. 71

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 1 LPers)

  1. Veicoli di servizio personali possono essere forniti laddove l’adempimento dei compiti lo esige.
  2. In merito all’assegnazione di veicoli di servizio personali decidono:
    1. il Consiglio federale per le categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1;
    2. i Dipartimenti, d’intesa con il DFF, per le altre categorie di personale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.