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Art. 75

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32 lett. e LPers)1

  1. Per agevolare le condizioni o l’organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente:
    1. 2
    2. la gestione di ristoranti per il personale, bar e altre strutture che consentano agli impiegati di svagarsi;
    3. l’acquisto di abitazioni.
  2. Condizioni favorevoli possono inoltre essere accordate sui capitali a risparmio depositati presso la Cassa di risparmio del personale federale.3
  3. I Dipartimenti possono sostenere le iniziative destinate a promuovere i contatti tra gli impiegati attivi e quelli in pensione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4009).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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