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Art. 74

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32 lett. c LPers)

  1. I Dipartimenti creano le condizioni volte a favorire un comportamento innovativo degli impiegati e a sviluppare e realizzare invenzioni e proposte di miglioramento.
  2. La realizzazione di innovazioni può essere ricompensata con un premio in contanti o con altre prestazioni di pari controvalore.

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